Roma, 29 gennaio (Adnkronos) - E' reato la 'pubblica gogna' del condomino moroso. Lo sottolinea la Cassazione nel convalidare una condanna per diffamazione nei confronti di un amministratore condominiale di Messina, Pietro A., colpevole di avere offeso la reputazione di un condomino, affiggendo, nel settembre 2007, nell'atrio del condominio un avviso di imminente distacco della fornitura idrica a seguito della presunta "persistenza del debito" di alcuni condomini espressamente indicati.
Foto indicativa a scopo illustrativo
Secondo la Quinta sezione penale, "integra il delitto di diffamazione il comunicato, redatto all'esito di un'assemblea condominiale, qualora sia affisso in un luogo accessibile non gia' ai soli condomini dell'edificio per i quali può sussistere un interesse giuridicamente apprezzabile alla conoscenza di tali fatti - ma ad un numero indeterminato di altri soggetti".
Breve e rapido commento: perchè non si tutela anche chi paga regolarmente? e chi è in attesa, da mesi, dei pagamenti da parte del Condominio? perchè non viene tutelato?
Soliti misteri....
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